La malattia della rabbia è ripartita principalmente al nord delle Alpi e
finora non si sono osservati dei casi nel Cantone Ticino. Essa è causata da un virus
Modalità di diffusione:
Il ciclo infettivo della malattia è sostenuto nel tempo e nello spazio dalla
volpe la quale può contagiare altri animali selvatici o domestici. Il contagio può
avvenire anche fra animali di specie diverse dalla volpe mentre il contagio all`uomo
avviene attraverso il morso o la contaminazione di ferite superficiali con la saliva di
animali infetti. Il virus è presente nella saliva degli animali infetti già alcuni
giorni prima della manifestazione dei sintomi.
Il periodo di incubazione della malattia dura alcune settimane fino ad oltre un
anno. I sintomi sono a carico del sistema nervoso centrale, con forma prevalentemente
paralitica oppure eccitativa: la forma paralitica provoca apatia, inattività e
difficoltà di movimenti; la forma eccitativa provoca aggressività, ipereccitabilità,
spasmi e convulsioni. Nell`uomo la malattia provoca ansia, cefalea, ipertonia muscolare,
spasmi alla laringe (idrofobia) convulsioni e infine la morte.
La diagnosi della malattia deve avere la conferma da analisi da laboratorio e
deve essere fatta quando c'è un sospetto clinico in base ai sintomi osservabili e alle
circostanze (zona di diffusione della rabbia, possibilità di contatti con animali rabidi,
ecc.)
Le misure di prevenzione possono essere diverse e toccare i seguenti punti:
intensificazione della pressione venatoria sulle volpi; vaccinazione antirabbica delle
volpi con esche contenenti vaccino; obbligo della vaccinazione dei cani almeno ogni 24
mesi; obbligo, per i cani utilizzati per la caccia, della vaccinazione risalente a non
oltre 12 mesi e ripetuta almeno una volta (due vaccinazioni all`età di 5/6 mesi e
successivo richiamo annuale); ev. vaccinazione di altre specie animali (bovini, capre,
pecore, gatti); vaccinazione delle persone a rischio (veterinari, guardacaccia, ecc.) o
ancora evitando il contatto con animali sospetti.
Misure di lotta:
 | delimitazione di zone di sequestro; |
 | obbligo dell`annuncio dei casi sospetti; |
 | obbligo di tenere i cani al guinzaglio; |
 | obbligo di vaccinare i cani di oltre 5 mesi contro la rabbia; |
 | uccisione, rispettivamente osservazione degli animali sospetti; |
 | isolamento e osservazione degli animali morsicatori sospetti durante 10 giorni;
se entro tale termine l`animale non desta sintomi sospetti, il contagio non ha avuto
luogo; |
 | uccisione degli animali che non possono essere catturati; |
 | altre misure ordinate dal veterinario cantonale. |