impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)impronta.gif (523 byte)

 

 

Protezione della natura

 

Introduzione

Nell’amministrazione cantonale le competenze in materia di protezione della natura sono assegnate al Dipartimento del Territorio e per esso all’Ufficio protezione natura (IJPN).L’ufficio appartiene alla Sezione beni monumentali e ambientali, la quale a sua volta è inserita nella Divisione della pianificazione territoriale. L’ufficio è affiancato per la necessaria consulenza scientifica dal Museo cantonale di storia naturale.

Uno dei compiti più impegnativi dell’UPN riguarda la valutazione di tutte le attività che possono trasformare il territorio e che, almeno potenzialmente, possono danneggiarne le componenti naturali. Esso esamina dunque i piani regolatori e gli atti pianificatori comunali e cantonali; preavvisa i rapporti d’impatto ambientale, le domande di costruzione, le richieste di dissodamento, i progetti forestali, le opere idrauliche, le bonifiche e le discariche.

Altrettanto importanti sono gli impegni volti ad assicurare ai biotopi uno statuto di zona protetta, nonché gli sforzi necessari ad organizzarne la gestione o il recupero, ad esempio tramite contratti con i proprietari o i contadini. Esempi di zone protette in cui la gestione e la sorveglianza sono ben organizzate sono le Bolle di Magadino e la Foce della Maggia. I prati secchi, le torbiere, le paludi e le golene sono esempi di biotopi per i quali i lavori di tutela giuridica e pratica sono in pieno svolgimento. Altri compiti concernono gli abusi in materia di protezione dell’ambiente, l’informazione e la preparazione delle leggi.

I vari lavori sono eseguiti in collaborazione con altri uffici dell’amministrazione cantonale come ad esempio il Museo cantonale di storia naturale, la Sezione forestale, la Sezione bonifiche e catasto, l’ufficio caccia e pesca, la Sezione protezione aria e acqua e la Sezione della pianificazione urbanistica.

Per il suo lavoro l’ufficio della protezione della natura si avvale di leggi e regolamenti, federali e cantonali, fra i quali citiamo:

Leggi sulla Protezione della natura e del paesaggio

bullet

- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1luglio 1966 (LNP)

bullet

- Ordinanza sulla protezione della natura del 16 gennaio 1991 (ONP)

bullet

- Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulla protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale.

bullet

- Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali di importanza nazionale.

bullet

- Ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l’inventano federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)

bullet

- Decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN) e relativo regolamento (22 gennaio 1974).

bullet

- Regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna del 1 luglio 1975 e modifiche del 23 novembre 1982 e del 9luglio 1985.

bullet

- L’ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino.

bullet

- Il regolamento sulle guardie volontarie della natura e del paesaggio.

bullet

- Decreto legislativo disciplinante la ricerca e la raccolta di rocce, minerali e fossili (26 novembre 1974) e relativo regolamento (26 aprile 1975).

Leggi sulla Protezione delle acque

bullet

- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991

bullet

- Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991

bullet

- Ordinanze federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (OLFP)

bullet

- Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d’importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali), del 28 ottobre 1992

bullet

- Legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977

bullet

- Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla pesca delI’8 febbraio 77 e successive modifiche.

bullet

- Pesca nelle acqua italo-svizzere: Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acqua italo-svizzere del I aprile 1989. Ordinanza concernente la Convenzione per la pesca nelle acqua italo-svizzere del 5 dicembre 1988.

Leggi sulla Protezione della selvaggina

bullet

- Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (Legge sulla caccia LCP). Entrata in vigore I aprile 1988.

bullet

- Ordinanza su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (Ordinanza sulla caccia OCP). Entrata in vigore I aprile 1988.

bullet

- Ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi del 30 aprile 1990 (ORES).

bullet

- Ordinanza sulle bandite federali del 30 settembre 1991 (OBF).

bullet

- Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori, del 21 gennaio 1991 (ORUAM).

bullet

- Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 (ECC).

bullet

- Regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici  (RALCC).

Legge sulla Protezione animale

bullet

- Legge federale sulla protezione degli animali dei 9 marzo 1978 (LPDA)

bullet

- Ordinanza sulla protezione degli animali del 27 marzo 1981

bullet

- Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla proiezione animali del 10 febbraio 1987

bullet

- Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione degli animali del 30 giugno 1987.

Competenze

Secondo la Costituzione federale la protezione della natura e del paesaggio è soprattutto di competenza cantonale. La Confederazione ha il compito di legiferare in materia, di rispettare nell’ambito dei propri compiti le esigenze di tutela delle componenti naturali, di determinare i biotopi e i paesaggi d’importanza nazionale che devono essere protetti e infine di aiutare i Cantoni sia attraverso una consulenza tecnica sia con un sostegno finanziario. L’aiuto della Confederazione si estende, per tramite dei Cantoni, anche ai comuni, alle associazioni di categoria e a tutti gli enti che nell’ambito delle loro attività possono portare un contributo positivo al settore.

La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) entrata in vigore nel 1966 e più volte aggiornata, si prefigge di conservare e incrementare la diversità biologica del territorio principalmente attraverso la tutela degli spazi vitali (biotopi) in cui vivono le specie vegetali e animali indigene.

La protezione dei biotopi è uno dei punti cardine della LPN. Recita infatti l’art.18:

"L’estinzione di specie animali e vegetali indigene deve essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati". Questo principio è ripreso nel primo articolo della Legge cantonale sulla caccia, nel quale viene formulato il seguente obiettivo: "conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico".

La protezione dei biotopi può essere raggiunta attraverso l’istituzione di zone protette oppure, se possibile, per mezzo di una adeguata utilizzazione agricola e forestale, da regolare tramite contratti (art.14, Ordinanza sulla protezione della natura, OPN).

La designazione dei biotopi degni di protezione avviene mediante specie indicatrici nell’ambito dell’allestimento di inventari e di studi naturalistici, quali ad esempio quelli eseguiti in occasione della revisione dei piani regolatori o altri atti pianificatori. Tra le specie indicatrici particolare importanza rivestono quelle iscritte nelle liste rosse, ovvero che sono minacciate d’estinzione.

Gli inventari di biotopi d’importanza nazionale vengono allestiti dalla Confederazione, che li mette in vigore con una specifica ordinanza (esempi: ordinanza Torbiere alte, Ord.Paludi, Ord. Zone golenali). La protezione di questi biotopi è demandata ai Cantoni, i quali ricevono un sostegno finanziario pari a circa il 70% delle spese che devono essere sostenute.

I biotopi d’importanza regionale e locale vengono determinati dai Cantoni e protetti con un sostegno finanziario da parte della Confederazione variabile dal 24 al 34%.

La Legge non protegge soltanto i biotopi, ma anche singole specie vegetali, fungine e animali. La lista delle specie protette a livello federale è contenuta nella citata OPN. Quelle invece tutelate anche a livello cantonale sono elencate nel Regolamento cantonale sulla flora e sulla fauna (RCFF, 1975). La legge vieta tassativamente la raccolta, l’uccisione e il commercio di specie protette. Essa disciplina invece la raccolta di quelle non esplicitamente protette: ad esempio il quantitativo ammesso per piante e fiori è quello che ognuno può tenere in mano, per contro per bacche e funghi è rispettivamente di 5 e 2 Kg per persona al giorno.

Proteggere senza conoscere è impossibile. La tutela delle componenti naturali è dunque accompagnata da uno sforzo informativo che si concretizza attraverso pubblicazioni, interventi radiofonici e televisivi, mostre, ecc. Le guardie della natura e del paesaggio svolgono in questo senso un lavoro importante.

La vigilanza in materia di protezione della natura spetta ai Municipi, ai forestali, ai guardacaccia e pesca, alla polizia cantonale e comunale, ai patriziati e alle stesse guardie volontarie della natura e del paesaggio.

Strumenti per la conoscenza del territorio

Gli strumenti che permettono una conoscenza del valore naturalistico sia di un comparto territoriale, sia di una sua singola componente sono diversi e numerosi. Si pensi che le pubblicazioni finora raccolte dal Museo di storia naturale che riguardano temi relativi alla protezione della natura sono oltre 8000 !

La conoscenza del territorio in vista della protezione delle sue componenti naturali si concretizza principalmente attraverso:

I. Gli inventari federali e cantonali

2.Gli studi naturalistici allestiti a livello comunale

1. Gli inventari

Gli inventari vengono allestiti su basi scientifiche e raggruppano i biotopi per categorie. Sebbene la loro valenza giuridica possa variare, l’iscrizione di un oggetto in un inventano comporta un forte condizionamento. Essi non hanno carattere esaustivo e devono dunque essere costantemente aggiornati. Il fatto che un biotopo non figuri in un inventano non significa che lo stesso non sia degno di protezione.

Gli inventari di biotopi d’importanza nazionale attualmente a disposizione sono quelli riguardanti:

- le torbiere alte e intermedie

- le paludi

- le zone golenali

- i siti di riproduzione d’anfibi

- i prati secchi

Quelli riguardanti paesaggi sono:

- l’IFP (Inventano federale dei paesaggi , siti e monumenti naturali d’importanza nazionale)

- l’Inventano delle zone palustri d’importanza nazionale

A livello cantonale, dunque per oggetti d’importanza regionale e locale, gli inventari a disposizione riguardano le seguenti categorie di biotopi:

- paludi

-siti di riproduzione d’anfibi

- prati secchi

- zone umide

2. Gli studi naturalistici allestiti a livello comunale

Nell’ambito della revisione dei Piani regolatori ogni comune è chiamato ad allestire uno specifico studio sulle componenti naturali del proprio territorio. Lo studio permette di individuare con un grado di dettaglio buono tali componenti, di descriverle e di fissare le modalità per una loro corretta protezione e gestione.

Nella prima fase, gli specialisti (biologi, forestali, architetti paesaggisti, ecc.) procedono a raccogliere tutte le informazioni a disposizione e a cartografare per unità ambientali tutto il territorio, I risultati sono riassunti nel Piano delle componenti naturali, il quale rappresenta una "fotografia" oggettiva di come si presenta il territorio. Successivamente vengono valutate le singole componenti e il paesaggio nel suo insieme, individuando nel contempo l’esistenza di eventuali conflitti. Infine i naturalisti elaborano un Piano delle proposte pianificatorie, in cui sono contenute le misure pianificatorie (es. Istituzione di zone protette) necessarie alla protezione delle componenti di valore segnalate.

Le proposte verranno integrate nel Piano regolatore comunale, allestito dal Municipio. approvato dal Consiglio comunale e messo in vigore dal Consiglio di Stato, dopo attento esame da parte degli uffici dell’amministrazione.

Quasi la metà dei comuni ticinesi si è già dotata dello studio naturalistico.

Strumenti di attuazione

La protezione dei biotopi necessita la rinuncia a quelle attività che possono danneggiarne i contenuti (ad esempio drenare una palude) e nel contempo l’impegno ad eseguire gli interventi che possono garantirne l’esistenza a lungo termine (esempio falciare un prato magro). Essa va perseguita nel contesto delle principali utilizzazioni del suolo (insediamenti e infrastrutture, agricoltura, selvicoltura).

Gli strumenti più importanti a disposizione per raggiungere tali obiettivi sono:

1. Il piano direttore, i piani regolatori e i piani di utilizzazione cantonale

2. 1 contratti di gestione

 I. Il Piano direttore e i piani regolatori

11 Piano direttore (PD) è lo strumento che indirizza l’intera pianificazione del Cantone. Esso è vincolante unicamente per gli enti pubblici. Per quanto riguarda la tutela delle componenti naturali esso contiene dei princìpi (protezione delle componenti naturali su tutto il territorio con intensità differenziata), degli obiettivi (salvaguardare la biodiversità, coordinare le attività d’incidenza territoriale, promuovere la ricerca, ecc.) e delle scelte operative descritte in apposite schede (istituzione di zone protette).

Queste ultime prevedono la creazione di un reticolo di zone a protezione differenziata, la cui classificazione è ispirata a quella proposta dal Consiglio d’Europa. Esse sono:

bulletle riserve naturale orientate, dove la protezione è integrale, l’accesso è permesso solo per
bulletmotivi di studio, la sorveglianza è organizzata (esempi: foce Maggia, Bolle di Magadino tutte le torbiere, ecc.);
bullet

I parchi naturali, dove la protezione è integrale, ma l’accesso favorito per motivi didattici (es. parco del Pertusio, Monte Caslano):

bullet

zone protette dove la protezione delle componenti naturali ha priorità su altre forme di utilizzazione del suolo (es. Monte San Giorgio, Monte Generoso, Fondovalle Maggia, Lucomagno. ecc.).

La concretizzazione del Piano direttore a demandata è quegli strumenti di tipo pianificatorio che permettono di emanare regole vincolanti per tutti i cittadini (es. Piano regolatore e piano di utilizzazione cantonale).

Il Piano regolatore comunale (PR) è lo strumento principale con il quale si emanano normative a carattere vincolante generale (dunque che devono essere rispettate da tutti). Esso fissa sia le limitazioni d’uso del suolo (esempio non concimare una palude) sia gli obblighi di sorveglianza e gestione, che spettano all’ente pubblico. La componente principale del PR per quanto riguarda la protezione della natura è il cosiddetto Piano del paesaggio, in cui sono segnalati i confini delle zone e degli elementi protetti. Ad ogni zona corrisponde una normativa contenuta nel rapporto di pianificazione, la quale, una volta approvata, ha il valore di una vera e propria legge.

I piani di utilizzazione cantonale (PUC) sono equiparabili per effetti ai Piani regolatori: si differenziano da questi ultimi per la procedura di approvazione (abbastanza complessa) e per il fatto che vengono allestiti direttamente dal Cantone (esempi: PUC Generoso, PUC Valle della Motta).

2. I contratti di gestione

I contratti vengono stipulati tra il Cantone, rappresentato dall’Ufficio protezione natura, e i singoli gestori. solitamente agricoli, che mostrano interesse per la realizzazione degli interventi di cura delle componenti naturali. Lo scopo dei contratti è quello di regolare il rapporto tra Ente pubblico (incaricato dalla legge di attuare la protezione) e i privati che, nell’interesse della collettività, forniscono prestazioni che meritano di essere remunerate.

I contratti sono stati finora allestiti su base volontaria e hanno interessato biotopi quali i prati secchi e le paludi.

 Torna a Legislazione                                                               Prossima