Introduzione
Nellamministrazione cantonale le competenze in materia di
protezione della natura sono assegnate al Dipartimento del Territorio e per esso
allUfficio protezione natura (IJPN).Lufficio appartiene alla Sezione beni
monumentali e ambientali, la quale a sua volta è inserita nella Divisione della
pianificazione territoriale. Lufficio è affiancato per la necessaria consulenza
scientifica dal Museo cantonale di storia naturale.
Uno dei compiti più impegnativi dellUPN riguarda la valutazione
di tutte le attività che possono trasformare il territorio e che, almeno potenzialmente,
possono danneggiarne le componenti naturali. Esso esamina dunque i piani regolatori e gli
atti pianificatori comunali e cantonali; preavvisa i rapporti dimpatto ambientale,
le domande di costruzione, le richieste di dissodamento, i progetti forestali, le opere
idrauliche, le bonifiche e le discariche.
Altrettanto importanti sono gli impegni volti ad assicurare ai biotopi
uno statuto di zona protetta, nonché gli sforzi necessari ad organizzarne la gestione o
il recupero, ad esempio tramite contratti con i proprietari o i contadini. Esempi di zone
protette in cui la gestione e la sorveglianza sono ben organizzate sono le Bolle di
Magadino e la Foce della Maggia. I prati secchi, le torbiere, le paludi e le golene sono
esempi di biotopi per i quali i lavori di tutela giuridica e pratica sono in pieno
svolgimento. Altri compiti concernono gli abusi in materia di protezione
dellambiente, linformazione e la preparazione delle leggi.
I vari lavori sono eseguiti in collaborazione con altri uffici
dellamministrazione cantonale come ad esempio il Museo cantonale di storia naturale,
la Sezione forestale, la Sezione bonifiche e catasto, lufficio caccia e pesca, la
Sezione protezione aria e acqua e la Sezione della pianificazione urbanistica.
Per il suo lavoro lufficio della protezione della natura si
avvale di leggi e regolamenti, federali e cantonali, fra i quali citiamo:
Leggi sulla Protezione della natura e del paesaggio
 | - Legge federale sulla protezione della natura
e del paesaggio del 1luglio 1966 (LNP)
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 | - Ordinanza sulla protezione della natura del
16 gennaio 1991 (ONP)
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 | - Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulla
protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale.
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 | - Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la
protezione delle zone golenali di importanza nazionale.
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 | - Ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante
linventano federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)
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 | - Decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla
protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN) e relativo regolamento (22
gennaio 1974).
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 | - Regolamento cantonale sulla protezione della
flora e della fauna del 1 luglio 1975 e modifiche del 23 novembre 1982 e del 9luglio 1985.
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 | - Lordinanza per la protezione delle
Bolle di Magadino.
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 | - Il regolamento sulle guardie volontarie della
natura e del paesaggio.
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 | - Decreto legislativo disciplinante la ricerca
e la raccolta di rocce, minerali e fossili (26 novembre 1974) e relativo regolamento (26
aprile 1975).
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Leggi sulla Protezione delle acque
 | - Legge federale sulla protezione delle acque
(LPAc) del 24 gennaio 1991
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 | - Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991
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 | - Ordinanze federale sulla pesca del 21 giugno
1991 (OLFP)
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 | - Ordinanza concernente la protezione delle
zone golenali dimportanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali), del 28
ottobre 1992
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 | - Legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio
1977
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 | - Regolamento di applicazione alla legge
cantonale sulla pesca delI8 febbraio 77 e successive modifiche.
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 | - Pesca nelle acqua italo-svizzere: Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acqua
italo-svizzere del I aprile 1989. Ordinanza concernente la Convenzione per la pesca nelle
acqua italo-svizzere del 5 dicembre 1988.
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Leggi sulla Protezione della selvaggina
 | - Legge federale su la caccia e la protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (Legge sulla caccia LCP).
Entrata in vigore I aprile 1988.
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 | - Ordinanza su la caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (Ordinanza sulla caccia OCP).
Entrata in vigore I aprile 1988.
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 | - Ordinanza sulla regolazione degli effettivi
degli stambecchi del 30 aprile 1990 (ORES).
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 | - Ordinanza sulle bandite federali del 30
settembre 1991 (OBF).
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 | - Ordinanza sulle riserve dimportanza
internazionale e nazionale duccelli acquatici e migratori, del 21 gennaio 1991
(ORUAM).
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 | - Legge cantonale sulla caccia e la protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell11 dicembre 1990 (ECC).
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 | - Regolamento cantonale sulla caccia e la
protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC).
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Legge sulla Protezione animale
 | - Legge federale sulla protezione degli animali
dei 9 marzo 1978 (LPDA)
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 | - Ordinanza sulla protezione degli animali del
27 marzo 1981
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 | - Legge cantonale di applicazione alla legge
federale sulla proiezione animali del 10 febbraio 1987
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 | - Regolamento di applicazione alla legge
cantonale sulla protezione degli animali del 30 giugno 1987.
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Competenze
Secondo la Costituzione federale la protezione della natura e del
paesaggio è soprattutto di competenza cantonale. La Confederazione ha il compito di
legiferare in materia, di rispettare nellambito dei propri compiti le esigenze di
tutela delle componenti naturali, di determinare i biotopi e i paesaggi dimportanza
nazionale che devono essere protetti e infine di aiutare i Cantoni sia attraverso una
consulenza tecnica sia con un sostegno finanziario. Laiuto della Confederazione si
estende, per tramite dei Cantoni, anche ai comuni, alle associazioni di categoria e a
tutti gli enti che nellambito delle loro attività possono portare un contributo
positivo al settore.
La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
entrata in vigore nel 1966 e più volte aggiornata, si prefigge di conservare e
incrementare la diversità biologica del territorio principalmente attraverso la tutela
degli spazi vitali (biotopi) in cui vivono le specie vegetali e animali indigene.
La protezione dei biotopi è uno dei punti cardine della LPN. Recita
infatti lart.18:
"Lestinzione di specie animali e vegetali indigene deve
essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri
provvedimenti adeguati". Questo principio è ripreso nel primo articolo della Legge
cantonale sulla caccia, nel quale viene formulato il seguente obiettivo: "conservare
la diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo
stato selvatico".
La protezione dei biotopi può essere raggiunta attraverso
listituzione di zone protette oppure, se possibile, per mezzo di una adeguata
utilizzazione agricola e forestale, da regolare tramite contratti (art.14, Ordinanza sulla
protezione della natura, OPN).
La designazione dei biotopi degni di protezione avviene mediante specie
indicatrici nellambito dellallestimento di inventari e di studi naturalistici,
quali ad esempio quelli eseguiti in occasione della revisione dei piani regolatori o altri
atti pianificatori. Tra le specie indicatrici particolare importanza rivestono quelle
iscritte nelle liste rosse, ovvero che sono minacciate destinzione.
Gli inventari di biotopi dimportanza nazionale vengono allestiti
dalla Confederazione, che li mette in vigore con una specifica ordinanza (esempi:
ordinanza Torbiere alte, Ord.Paludi, Ord. Zone golenali). La protezione di questi biotopi
è demandata ai Cantoni, i quali ricevono un sostegno finanziario pari a circa il 70%
delle spese che devono essere sostenute.
I biotopi dimportanza regionale e locale vengono determinati dai
Cantoni e protetti con un sostegno finanziario da parte della Confederazione variabile dal
24 al 34%.
La Legge non protegge soltanto i biotopi, ma anche singole specie
vegetali, fungine e animali. La lista delle specie protette a livello federale è
contenuta nella citata OPN. Quelle invece tutelate anche a livello cantonale sono elencate
nel Regolamento cantonale sulla flora e sulla fauna (RCFF, 1975). La legge vieta
tassativamente la raccolta, luccisione e il commercio di specie protette. Essa
disciplina invece la raccolta di quelle non esplicitamente protette: ad esempio il
quantitativo ammesso per piante e fiori è quello che ognuno può tenere in mano, per
contro per bacche e funghi è rispettivamente di 5 e 2 Kg per persona al giorno.
Proteggere senza conoscere è impossibile. La tutela delle componenti
naturali è dunque accompagnata da uno sforzo informativo che si concretizza attraverso
pubblicazioni, interventi radiofonici e televisivi, mostre, ecc. Le guardie della natura e
del paesaggio svolgono in questo senso un lavoro importante.
La vigilanza in materia di protezione della natura spetta ai Municipi,
ai forestali, ai guardacaccia e pesca, alla polizia cantonale e comunale, ai patriziati e
alle stesse guardie volontarie della natura e del paesaggio.
Strumenti per la conoscenza del territorio
Gli strumenti che permettono una conoscenza del valore naturalistico
sia di un comparto territoriale, sia di una sua singola componente sono diversi e
numerosi. Si pensi che le pubblicazioni finora raccolte dal Museo di storia naturale che
riguardano temi relativi alla protezione della natura sono oltre 8000 !
La conoscenza del territorio in vista della protezione delle sue
componenti naturali si concretizza principalmente attraverso:
I. Gli inventari federali e cantonali
2.Gli studi naturalistici allestiti a livello comunale
1. Gli inventari
Gli inventari vengono allestiti su basi scientifiche e raggruppano i
biotopi per categorie. Sebbene la loro valenza giuridica possa variare, liscrizione
di un oggetto in un inventano comporta un forte condizionamento. Essi non hanno carattere
esaustivo e devono dunque essere costantemente aggiornati. Il fatto che un biotopo non
figuri in un inventano non significa che lo stesso non sia degno di protezione.
Gli inventari di biotopi dimportanza nazionale attualmente a
disposizione sono quelli riguardanti:
- le torbiere alte e intermedie
- le paludi
- le zone golenali
- i siti di
riproduzione danfibi
- i prati secchi
Quelli riguardanti paesaggi sono:
- lIFP (Inventano federale dei paesaggi
, siti e monumenti naturali dimportanza nazionale)
- lInventano delle zone palustri
dimportanza nazionale
A livello cantonale, dunque per oggetti dimportanza regionale e
locale, gli inventari a disposizione riguardano le seguenti categorie di biotopi:
- paludi
-siti di riproduzione danfibi
- prati secchi
- zone umide
2. Gli studi naturalistici allestiti a livello
comunale
Nellambito della revisione dei Piani regolatori ogni comune
è chiamato ad allestire uno specifico studio sulle componenti naturali del proprio
territorio. Lo studio permette di individuare con un grado di dettaglio buono tali
componenti, di descriverle e di fissare le modalità per una loro corretta protezione e
gestione.
Nella prima fase, gli specialisti (biologi, forestali, architetti
paesaggisti, ecc.) procedono a raccogliere tutte le informazioni a disposizione e a
cartografare per unità ambientali tutto il territorio, I risultati sono riassunti nel
Piano delle componenti naturali, il quale rappresenta una "fotografia" oggettiva
di come si presenta il territorio. Successivamente vengono valutate le singole componenti
e il paesaggio nel suo insieme, individuando nel contempo lesistenza di eventuali
conflitti. Infine i naturalisti elaborano un Piano delle proposte pianificatorie, in cui
sono contenute le misure pianificatorie (es. Istituzione di zone protette) necessarie alla
protezione delle componenti di valore segnalate.
Le proposte verranno integrate nel Piano regolatore comunale, allestito
dal Municipio. approvato dal Consiglio comunale e messo in vigore dal Consiglio di Stato,
dopo attento esame da parte degli uffici dellamministrazione.
Quasi la metà dei comuni ticinesi si è già dotata dello studio
naturalistico.
Strumenti di attuazione
La protezione dei biotopi necessita la rinuncia a quelle attività che
possono danneggiarne i contenuti (ad esempio drenare una palude) e nel contempo
limpegno ad eseguire gli interventi che possono garantirne lesistenza a lungo
termine (esempio falciare un prato magro). Essa va perseguita nel contesto delle
principali utilizzazioni del suolo (insediamenti e infrastrutture, agricoltura,
selvicoltura).
Gli strumenti più importanti a disposizione per raggiungere tali
obiettivi sono:
1. Il piano direttore, i piani
regolatori e i piani di utilizzazione cantonale
2. 1 contratti di gestione
I. Il Piano direttore e i piani regolatori
11 Piano direttore (PD) è lo strumento che indirizza lintera
pianificazione del Cantone. Esso è vincolante unicamente per gli enti pubblici. Per
quanto riguarda la tutela delle componenti naturali esso contiene dei princìpi
(protezione delle componenti naturali su tutto il territorio con
intensità differenziata), degli obiettivi (salvaguardare la biodiversità, coordinare le
attività dincidenza territoriale, promuovere la ricerca, ecc.) e delle scelte
operative descritte in apposite schede (istituzione di zone protette).
Queste ultime prevedono la creazione di un reticolo di zone a
protezione differenziata, la cui classificazione è ispirata a quella proposta dal
Consiglio dEuropa. Esse sono:
 | le riserve naturale orientate, dove la protezione è integrale, laccesso è
permesso solo per |
 | motivi di studio, la sorveglianza è organizzata (esempi: foce Maggia, Bolle di Magadino
tutte le torbiere, ecc.); |
 | I parchi naturali,
dove la protezione è integrale, ma laccesso favorito per motivi didattici (es.
parco del Pertusio, Monte Caslano):
|
 | zone protette
dove
la protezione delle componenti naturali ha priorità su altre forme di utilizzazione del
suolo (es. Monte San Giorgio, Monte Generoso, Fondovalle Maggia, Lucomagno. ecc.).
|
La concretizzazione del Piano direttore a demandata è quegli strumenti
di tipo pianificatorio che permettono di emanare regole vincolanti per tutti
i cittadini (es. Piano regolatore e piano di utilizzazione cantonale).
Il Piano regolatore comunale (PR) è lo strumento principale con
il quale si emanano normative a carattere vincolante generale (dunque che devono essere
rispettate da tutti). Esso fissa sia le limitazioni duso del suolo (esempio non
concimare una palude) sia gli obblighi di sorveglianza e gestione, che spettano
allente pubblico. La componente principale del PR per quanto riguarda la protezione
della natura è il cosiddetto Piano del paesaggio, in cui sono segnalati i
confini delle zone e degli elementi protetti. Ad ogni zona corrisponde
una normativa contenuta nel rapporto di pianificazione, la quale, una volta approvata, ha
il valore di una vera e propria legge.
I piani di utilizzazione cantonale (PUC) sono equiparabili per
effetti ai Piani regolatori: si differenziano da questi ultimi per la procedura di
approvazione (abbastanza complessa) e per il fatto che vengono allestiti direttamente dal
Cantone (esempi: PUC Generoso, PUC Valle della Motta).
2. I contratti di gestione
I contratti vengono stipulati tra il Cantone, rappresentato
dallUfficio protezione natura, e i singoli gestori.
solitamente agricoli, che mostrano interesse per la realizzazione degli interventi di cura
delle componenti naturali. Lo scopo dei contratti è quello di regolare il rapporto tra
Ente pubblico (incaricato dalla legge di attuare la protezione) e i privati
che, nellinteresse della collettività, forniscono prestazioni che meritano di
essere remunerate.
I contratti sono stati finora allestiti su base volontaria e hanno
interessato biotopi quali i prati secchi e le paludi.
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